Di recente è stata trasmessa la bozza di revisione del “Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna”.
Dopo attenta valutazione questa O.S. ha inviato una nota a firma del Segrertario Generale Roberto Intotero, al Dipartimento, per le opportune valutazioni.
Relativamente ai “criteri di attribuzione dei punteggi connessi ai titoli” questa O.S. ha rilevato che nella categoria “esperienza specifica” si intenderebbe assegnare il punteggio di punti 2 “per ogni stagione in cui è stato prestato servizio senza demerito come responsabile od operatore del team presso sedi diverse da quelle di preferenza per ogni stagione che gli operatori che prestano servizio in una sede diversa da quelle di preferenza.”
Orbene premesso che l’attribuzione di questo punteggio è condivisibile e ci trova pienamente concordi perchè il punteggio mira a valorizzare ed incentivare la disponibilità e lo spirito di sacrificio del dipendente, a tutto vantaggio delle esigenze di funzionalità dell’ amministrazione, è pur vero che tale punteggio, a parere di questa OO.SS, risulta essere sproporzionato in rapporto al punteggio che viene attribuito ad un responsabile di team che ha svolto servizio presso una delle sedi di preferenza (0.20 punti) ovvero in rapporto al punteggio che viene attribuito ad un operatore del team (0,10 punti).
Per poter colmare il nuovo punteggio indicato in punti 2, un responsabile di team con pregressa esperienza dovrebbe svolgere 10 stagioni (10 anni) per poter eguagliare un solo anno di servizio in montagna prestato fuori sede da altro responsabile. Un operatore di team, dovrebbe addirittura svolgere 20 stagioni (20 anni) per poter eguagliare un solo anno di servizio in montagna prestato fuori sede da altro operatore.
A parere di questa O.S. per incentivare il personale ad operare in sedi diverse da quelle indicate nelle preferenze, appare congrua l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo quantificato in punti 0.50.
Si porge altresì l’occasione per segnalare l’opportunità di ampliare lo spazio temporale del servizio di soccorso e sicurezza in montagna effettuato dal personale abilitato, oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione dei previsti punteggi, estendendolo dagli attuali 10 anni a 15 anni, in modo tale da poter gratificare anche il personale che ha svolto con continuità tale specifica attività.
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BOZZA – Revisione del Regolamento per l’attività dei servizi di sicurezza e soccorso in montagna
LA SEGRETERIA NAZIONALE