PENSIONI

 

TIPOLOGIA DELLA PENSIONE

Le pensioni possono essere: Pensione di vecchiaia, di anzianità, per destituzione, per dispensa, indiretta, di reversibilità.

1) PENSIONE DI VECCHIAIA

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

Per i dipendenti della Polizia di Stato
“il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione anticipata”.
In particolare se al compimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale.

· 63 anni per il dirigente superiore

· 60 anni per le qualifiche inferiori.

Il dipendente ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, non trova applicazione l’incremento previsto per l’adeguamento alla speranza di vita di cui all’articolo 12 comma dodici quater del decreto legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni.
Di converso “qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza dal 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Il requisito minimo per il diritto alla pensione di vecchiaia è:

· 20 anni di anzianità contributiva

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio per limiti di età, acquisiscono il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. Sono esclusi dall’applicazione del suddetto differimento e quindi, dal posticipo del pensionamento, i dipendenti della Polizia di Stato che al 31/12/2010 avevano già maturato i prescritti requisiti. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data occorrerà verificare se l’applicazione della “finestra mobile” ha già esaurito i propri effetti. (Vedi Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010).
Pertanto in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente dovrà prolungare il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
Limiti ordinamentali + 3 mesi + finestra mobile
Pensione di anzianità + finestra mobile
Pertanto al raggiungimento del primo requisito utile tra i due il dipendente verrà collocato a riposo per pensionamento di vecchiaia

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari
n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura – U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.
I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall’Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l’adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all’apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.

COMPETENZA E PAGAMENTO: Dal 1° ottobre 2005 l’INPDAP è subentrata all’Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L. n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP 16 dicembre 2004, n. 67 emessa dall’INPDAP e n. 6 del 23 marzo 2005 ).

Per le novità introdotte sul sistema pensionistico per il personale della Polizia di Stato vedesi circolare .

n. 333/H/G49 del 10 gennaio 2013

2) PENSIONE DI ANZIANITA’

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio e che abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:
1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva ( articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall’ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).
L’articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l’aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche,
Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.I

DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva

acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile
acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi :

14 mesi per il 2013 ( 12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011)
15 mesi per il 2014 ( 12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)
Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l’applicazione della “finestra mobile”- 12 mesi +1mese- ha già esaurito i propri effetti.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, previa accettazione delle dimissioni da parte dell’Ufficio competente, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura – U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.
I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall’Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l’adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all’apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.
In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento di anzianità.

COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l’INPDAP è subentrata all’Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).

Per le novità introdotte sul sistema pensionistico per il personale della Polizia di Stato vedesi circolare .

n. 333/H/G49 del 10 gennaio 2013

3) PENSIONE PER DESTITUZIONE

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato, destituiti dal servizio acquisiscono il diritto al trattamento di quiescenza ordinario al verificarsi dei medesimi requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva previsti per i pensionamenti di anzianità.

DECORRENZA: si applicano le modalità previste per le pensioni di anzianità.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari
n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa al Servizio Trattamento Pensione e Previdenza.

COMPETENZA e PAGAMENTO : Dal 1° ottobre 2005 l’INPDAP è subentrata all’Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. L’ultima sede di servizio, non appena a conoscenza dell’avvenuta destituzione, dovrà informare l’interessato che, al fine di ottenere l’erogazione del trattamento di quiescenza, se spettante, dovrà inoltrare apposita richiesta come sopra indicato.

4) PENSIONE PER INFERMITA’

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che sono dispensati dal servizio per infermità e che hanno un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

DECORRENZA: dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari
n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura – U.T.G. competente.

I dipendenti, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall’Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l’adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all’apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.

COMPETENZA e PAGAMENTO: Dal 1° ottobre 2005 è subentrata alle Prefetture-U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.

4a) PENSIONE PER INABILITA’ – art. 2 comma 12 L.335/1995

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che sono dichiarati inabili a qualsiasi attività lavorativa in conseguenza dell’insorgere di infermità non dipendenti da causa di servizio e che abbiano un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Detta anzianità non può formare oggetto di arrotondamento.
Per la concessione della pensione di inabilità è prevista la presentazione di una specifica domanda da parte dell’interessato. La domanda deve essere corredata di un certificato medico attestante lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, compilato secondo lo schema dell’Allegato 2 al DM 187/1987 del Ministero tesoro..

La richiesta va presentata alla Prefettura UTG competente per l’attivazione, tramite la Questura o i Reparti di appartenenza, dei necessari accertamenti sanitari.
Dopo l’accertamento dello stato di inabilità e l’emissione del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità, per il pagamento della pensione sarà necessario inviare l’istanza all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Nella circolare n. 37/2012 l’INPS ha precisato che la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995).

5) PENSIONE INDIRETTA

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in servizio secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

E’ inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.

DECORRENZA: dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente.

DURATA: fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.

MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell’importo del trattamento diretto, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

Superstiti Quota percentuale cui hanno diritto
Coniuge 60%
Coniuge con un orfano
(60% coniuge, 20% orfano)
80%
Coniuge con due o più orfani
60% coniuge, 40% orfani)
100%
Orfano solo 70%
Due orfani 80%
Tre o più orfani 100%
Genitori 15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei) 15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi) 100%

Cumulo della pensione indiretta con altri redditi
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l’anno 2014.

Fino a € 19.553.82 100%

Da € 19.553.83 a € 26.071,76 75%

Da € 26.071,77 a € 32.589,70 60%

Oltre € 32.589,70 50%

I limiti di cumulabiltà della Tabella F non si applicano
in presenza di orfani minori , studenti ovvero inabili.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda degli eredi o superstiti, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura – U.T.G. competente.

COMPETENZA e PAGAMENTO: dal 1° ottobre 2005 l’INPDAP è subentrata alle competenti Prefetture – U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.

6) PENSIONE DI REVERSIBILITA’

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto dopo il collocamento a riposo e titolare di pensione secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d’età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

DECORRENZA: dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente.

DURATA: fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.

MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell’importo del trattamento diretto, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

Superstiti Quota percentuale cui hanno diritto
Coniuge 60%
Coniuge con un orfano
(60% coniuge, 20% orfano)
80%
Coniuge con due o più orfani
60% coniuge, 40% orfani)
100%
Orfano solo 70%
Due orfani 80%
Tre o più orfani 100%
Genitori 15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei) 15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi) 100%

Cumulo della pensione di reversibilità con altri redditi
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l’anno 2014.

Fino a € 19.553,82 100%

Da € 19.553,83 a € 26.071,76 75%,

Da € 26.071,77 a € 32.589,70 60%

Oltre € 32.589,70 50%

I limiti di cumulabiltà della Tabella F non si applicano
in presenza di orfani minori , studenti ovvero inabili.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda degli eredi o superstiti, da inviare all’INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari

n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

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