Congedo per la formazione

ID PROCEDIMENTO SERVIZIO DIRIGENTI, DIRETTIVI ED ISPETTORI 17
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO Congedo per la formazione
NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 5 legge n. 53/2000 e art. 20 d.P.R. n. 164/2002
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 1^ Divisione per il ruolo dei commissari e dei dirigenti
AREA/UFFICIO servizio dirigenti direttivi e ispettori
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Direttore della 1^ Divisione:
Primo Dirigente della Polizia di Stato
dott. Francesco FAMIGLIETTI
RIFERIMENTI (TEL./EMAIL) mininterno.333/c/div1dirigdirettivi.rm@cert.messaggistica
RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO FINALE Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
MODALITA’ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990
TERMINE PROCEDIMENTO (GG) 90 gg (d.p.c.m. n. 214/2012)
ISTANZA DI PARTE (SI/NO) si
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A (d.P.C.M. 252/2012) 1- Istanza dell’interessato;
2- documentazione idonea a supportare la richiesta
STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA E AMM.VA 1) Ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR competente per ragioni di territorio, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di decandenza di sessanta giorni dalla data della notifica o comunque della effettiva conocenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente (“codice del processo amministrativo”) ovvero, in alternativa, 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 , entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza (“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”): artt. da 8 a 15.
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO D’INERZIA (NOMINATIVO) Direttore Centrale per le Risorse Umane
RIFERIMENTI (TEL, EMAIL) 06/46575739
segr.risorseumane.dipps@interno.it
MODALITÀ PER ATTIVARE IL POTERE SOSTITUTIVO Articolo 2, commi da 9-ter a 9-quinquies, legge n. 241 del 1990, così come inseriti dal decreto legge e succ. mod. : Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all’organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA dipps.333c.servdir.div1.rm@pecps.interno.it
PROVVEDIMENTO FINALE (ESTREMI) data decreto del Capo della Polizia-direttore generale della pubblica sicurezza

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